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Statuto della Fondazione Wanda Schiroso – D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

 

Art. 1 (Denominazione)

E’ istituita in Roma, per opera dei fondatori Bruno Botta e Federico Botta la fondazione denominata “Fondazione Wanda Schiroso ONLUS” con sede in Roma, Via Oriolo Romano n. 51.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della “Fondazione Wanda Schiroso” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Oriolo Romano n. 51.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di ammi­nistrazione.

Art. 3 (Finalità e attività).

La Fondazione ha come scopo quello di persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, Essa intende operare nei settori dell’arte, della cultura, della salvaguardia dell’ambiente, della salute e dell’assistenza alle persone bisognose al fine di onorare e ricordare la memoria di Wanda Schiroso, amata in vita da chi ha avuto l’opportunità di conoscerla per l’onestà intellettuale, morale e per la generosità che ha contraddistinto la sua vita.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

a) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e sostenere tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
b) accettare e concedere sovvenzioni oltre a erogare premi e borse di studio;
c) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la pubblicazione di libri.

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali residui di gestione devono essere reimpiegati.

Art. 4  (Organi della Fondazione e nomina Consiglio di Amministrazione)

Organi della Fondazione sono:

– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente e il Vice Presidente.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal socio fondatore Bruno Botta, anche Presidente.

Quale altro membro del Consiglio, in numero di uno, è nominato Federico Botta, anche Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, tramite delibera, ulteriori 3 Consiglieri.

Potranno far parte del Consiglio di Amministrazione:

a) i discendenti dei Soci Fondatori, che ne facciano domanda;.
b) i coniugi, le vedove e i vedovi degli Amministratori non passati ad altre nozze, se ammessi con la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.
c) altre persone non comprese fra le sopraddette, per particolari meriti o in rappresentanza di Enti o Società, purché in numero non superiore a due membri, con l’unanimità del Consiglio di Amministrazione, che valuteranno caso per caso l’opportunità e la durata della carica nonché le condizioni e le modalità di ingresso dell’Amministratore entrante. Per poter conseguire la carica di Amministratore occorre che i candidati sottoscrivano una domanda contenente la dichiarazione di conoscere e di condividere i fini della Fondazione.

L’accettazione della carica di Amministratore deve essere fatta per atto notarile. Gli Amministratori verranno iscritti su apposito libro presso la sede della Fondazione.

Sono sempre possibili l’esclusione motivata dell’Amministratore con delibera del Consiglio di Amministrazione presa ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile, con la presenza di non meno dei due terzi degli Amministratori in carica e con l’unanimità dei presenti per l’esclusione degli Amministratori di cui al punto b) e con la presenza di non meno dei due terzi degli Amministratori in carica e a maggioranza semplice dei presenti per l’esclusione degli Amministratori di cui al punto c).

Sono possibili le dimissioni dalla carica di Amministratore, purché date per atto notarile.

La qualifica pura e semplice di Amministratore non comporta retribuzione, fatti salvi eventuali rimborsi spese in forma analitica o forfetaria autorizzati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione in forma scritta.

Art. 5 (Riunioni)

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta l’anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un Consigliere.

La convocazione è fatta mediante lettera spedita ai Consiglieri 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax o telegramma entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due suoi componenti tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

E’ possibile una delega scritta, da rilasciarsi ad altro Amministratore, con il limite di due deleghe ciascuno. In seconda convocazione le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti purché non inferiore a tre, sempre a eccezione di specifiche maggioranze previste dallo Statuto. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati osservatori o aderenti senza il diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di realizzare lo scopo della Fondazione e sono a Esso attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

– l’approvazione della relazione annuale sull’attività della Fondazione.
– l’approvazione dello stato patrimoniale e del rendiconto economico.

Il Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità il voto avrà la maggioranza il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio non può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 6 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 7 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

-presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
-provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
-adotta provvedimenti d’urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce a ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 8 (Patrimonio ed entrate)

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dalla donazione dei Fondatori, come meglio specificato nell’atto costitutivo:
2) dai beni mobili e immobili che le pervenissero dagli Amministratori o da terzi, in qualsivoglia forma, compreso l’acquisto a titolo oneroso.

Le entrate della Fondazione sono costituite dai redditi dei beni di cui sopra, da eventuali sussidi di qualsivoglia tipo e dai proventi di iniziative.

Art. 9 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Art. 11 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il bilancio consuntivo.

Art. 12 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

– per volontà di entrambi i Soci Fondatori;
– per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
– per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio della stessa sarà effettuata come segue:

– i beni verranno offerti in vendita ai precedenti proprietari o loro aventi causa al prezzo che verrà determinato da un esperto nominato dagli Amministratori superstiti.

L’offerta con l’indicazione del prezzo sarà validamente effettuata mediante pubblicazione su un giornale avente diffusione locale. L’accettazione dovrà pervenire per iscritto alla sede della Fondazione, con l’indicazione dei singoli beni, entro un mese dall’ultima pubblicazione. I beni non venduti od il ricavato della vendita saranno devoluti ad Enti con fini analoghi, ai sensi dell’articolo 28 del Codice Civile.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del Codice Civile.